Guida sul diritto all’abitare
Premessa
La grave crisi energetica ed abitativa sta colpendo duramente il diritto allo studio al punto da costringere molt3 all’abbandono degli studi.
Sia nelle grandi che nelle medie-piccole città è diventato impossibile trovare un posto letto e spesso, quando lo si trova, si hanno costi esorbitanti che si aggirano intorno ai 500€ mensili. I proprietari di casa speculano sui bisogni dell3 student3 anche infreangendo la normativa che regola il mercato degli affitti.
Come Link – Coordinamento universitario e Unione Inquilini abbiamo pensato a questa guida all’abitare come punto di riferimento con tutto ciò che c’è da sapere quando si cerca casa, si stipula un contratto o si vuole fare richiesta per un posto in residenza!
Quali sono le cose da sapere quando si cerca una stanza?
CI VUOLE UN TETTO
1. Tipologie di contratto
CONTRATTO A CANONE LIBERO (4+4):
Il proprietario e l’inquilino stabiliscono liberamente l’ammontare del canone e le altre condizioni della locazione. Di norma il contratto dura almeno 4 anni, al termine dei quali la locazione si rinnova per altri 4 anni, con o senza rinnovo (è ammesso il rinnovo tacito).
Il proprietario e l’inquilino stabiliscono liberamente l’ammontare del canone e le altre condizioni della locazione. Di norma il contratto dura almeno 4 anni, al termine dei quali la locazione si rinnova per altri 4 anni, con o senza rinnovo (è ammesso il rinnovo tacito).
CONTRATTO TRANSITORIO:
in questo caso la durata minima del contratto è di un mese e quella massima di 18 mesi; trascorso il termine il contratto si considera sciolto senza bisogno di alcuna comunicazione delle parti e, se si vuole proseguire il rapporto, bisogna costituire un nuovo contratto transitorio.
N.B. Il contratto transitorio deve basarsi su una causa di transitorietà (da trascrivere nel contratto) in linea con quelle individuate a livello locale fra le organizzazioni della proprietà e gli inquilini! Se la causa di transitorietà cessa il contratto si tramuta automaticamente in contratto a canone libero.
CONTRATTO CONVENZIONATO O A CANONE CONCORDATO (durata 3+2):
È uno degli strumenti a tutelare il diritto all’abitare; il canone viene calcolato sulla base di accordi tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini (esistono anche delle tabelle con i parametri valutati in base alle qualità e caratteristiche degli immobili). Questo contratto gode di agevolazioni fiscali in capo sia al proprietario sia all’inquilino.
Per l’inquilino è prevista una detrazione d’imposta di €.495,80 per redditi fino a € 15.493,71; di €.247,90 per redditi compresi tra €.15.493,72 e €.30.987,41. Oltre si perde ogni agevolazione.
Alla scadenza dei 3 anni il contratto si proroga di diritto (quindi anche tacitamente) a meno che una delle parti non receda con lettera di recesso almeno 6 mesi prima della scadenza; trascorsi i due anni di proroga bisogna costituire un nuovo contratto.
CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI:
prevede una durata minima di 6 mesi e una massima di 36; la condizione principale (da certificare) è essere studenti universitari fuori sede (anche dottorand3 o erasmus). Il canone è vincolato agli accordi locali come quello a canone concordato e, nel frequente caso in cui il locatore invece applica un canone di mercato, il contratto sarà nullo e lo studente potrà rivolgersi all’avvocato per ottenere le somme di denaro versate in eccesso.
CONTRATTO DI COMODATO D’USO:
il comodato è il contratto col quale una il proprietario consegna l’immobile ad all’altra persona affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. Spesso viene usato per incamerare soldi in nero anche se è una tipologia di contratto poco frequente
2. COSTI E DETRAZIONI
Consumi e manutenzioni
Quali spese spettano all’inquilino?
Piccole spese di ordinaria amministrazione, sostituzione e riparazioni in seguito a danni causati dall’inquilino, spese relative all’erogazione dei servizi, di pulizia e per la manutenzione ordinaria degli impianti, TARI, TASI a seconda dei casi.
Quali spese spettando al proprietario?
Sostituzioni e riparazioni dovute all’usura o a fattori che non dipendono dall’inquilino, spese di riparazione straordinaria,
IMU, TASI a seconda dei casi.
Riferimenti normativi: Libro IV, Sezione IV, del Codice Civile. Legge 392/68, art.9, che regolamenta genericamente gli oneri accessori (spese di condominio, consumi ecc);
! Inserire nel contratto un riferimento esplicito alla tabella sottoscritta dalle organizzazioni rappresentanti le categorie, registrata nel 2014 (Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale Roma 2, n. 8455/3), che ripartisce in modo dettagliato ogni singola spesa.
https://www.sunia.it/wp-content/uploads/2015/10/tabellaoneriaccessori_2014.pdf
L’imposta unica comunale (I.U.C) comprende le tre imposte:
IMPOSTE
- IMU (tassa sulla proprietà della casa) deve essere pagata dal proprietario dell’appartamento.
- TASI (tassa sui servizi indivisibili) è ripartita tra l’inquilino e proprietario, in modo diverso a seconda dei casi; viene versata in due rate il 16 giugno e il 16 dicembre.
- TARI (tassa sui rifiuti) deve pagarla l’inquilino; l’importo della tassa viene calcolato dal singolo Comune e la tariffa dipende da una parte fissa ed una parte variabile, allo stesso modo anche le scadenze per il pagamento vengono fissate dal singolo Comune.
Accorgimenti da adottare quando si entra in una nuova casa
- fare l’inventario del mobilio e degli elettrodomestici presenti nell’appartamento e firmarlo insieme al proprietario;
- farsi dare il libretto della caldaia, per avere l’informazione esatta sull’anno di acquisto del bene e per poter ricorrere all’assistenza;
- fare fotografie autentiche (basta essere nella foto con il quotidiano in mano,conservando ovviamente lo stesso) della casa per certificare le condizioni dell’immobile per evitare che il padrone di casa, una volta scaduto il contratto, possa avanzare pretese illegittime.
DETRAZIONI
Detrazione di imposta per gli inquilini a basso reddito
Per i contratti di locazione sull’abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma della legge 431/98, spetta all’inquilino una detrazione complessivamente pari a:
- 300,00€ se il reddito complessivo non supera 15.493,71€;
- 150€, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71€, ma non superiore a 30.987,41€.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41€, non spetta alcuna detrazione.
Detrazione di imposta per contratti a canone concordato
Per i contratti di locazione sull’abitazione principale stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (“contratti convenzionali” legge n. 431/1998) spetta una detrazione di:
- 495,80 €, se il reddito complessivo è inferiore a 15.493,71€;
- 247,90€, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71€ ma non a 30.987,41€.
Se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41€, non spetta alcuna detrazione.
Detrazioni contratti di locazione per studenti universitari fuori sede
Anche il contratto stipulato dagli studenti iscritti presso un’università in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un’agevolazione fiscale. La detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633€. Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, distanti almeno 100 Km da quello di residenza e devono trovarsi in una diversa provincia. I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998. La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Le diverse detrazioni devono essere ragguagliate al periodo dell’anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate. A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni derivanti da contratti stipulati dagli studenti iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell’Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Detrazione per i giovani che vivono in affitto
I giovani tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, hanno diritto a una detrazione pari a 991,60€. Il beneficio spetta per i primi tre anni e a condizione che: l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati il reddito complessivo non superi 15.493,71€. Nella determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato a cedolare secca. Il requisito dell’età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d’imposta in cui si intende fruire della detrazione.
Detrazione per trasferimento per motivi di lavoro
A favore del lavoratore dipendente che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di:
- 991,60€, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71€
- 495,80€, se il reddito complessivo supera i 15.493,71€ ma non i 30.987,41€
La detrazione spetta a condizione che:
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Se durante il triennio in cui spetta la detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, egli perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo. L’agevolazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, borse di studio).
3. MERCATO NERO: cosa c’è da sapere?
Cosa potrebbe capitare:
- contratti in assoluto nero non scritti né registrati;
- contratti di tipo libero ma non registrati senza limite di canone;
- contratti transitori irregolari o intestati al genitore e non registrati;
- affitto ad un titolare e sub-affitti collegati;
- diritto al subentro di altri studenti negato al contraente con la sola possibilità, riservata esclusivamente al proprietario di nuovi inserimenti spesso condizionati da richieste di aumento in nero;
- affitto posti letto con violazione delle norme sugli affittacamere e alberghiere, di regole e condizioni urbanistiche e procedurali e senza le autorizzazioni pubbliche richieste per questo tipo di attività;
- locazioni parziali con riserva fittizia di una stanza e delle chiavi da parte del proprietario per effettuare controlli indebiti e pressioni sugli inquilini con sopralluoghi e visite senza preavviso;
- alloggi solo per periodo invernale in località a vocazione turistica;
- irregolarità di accollo sugli inquilini delle spese condominiali;
- ricorso a prestazioni di agenzie immobiliari scelte dal proprietario e molto onerose per l’inquilino, che spesso utilizzano moduli di contratti con clausole vessatorie e non informano sui vantaggi fiscali e di durata delle tipologie di contratto concordato previste dalla legge;
- alloggi precari e privi di dotazioni minime sia impiantistiche che di qualità, privi della certificazione prevista e dalle varie normative sulla sicurezza degli impianti domestici e condominiali;
- richiesta di onerose garanzie aggiuntive (assicurazioni, fidejussioni, depositi cauzionali di oltre tre mensilità).
Per chi è vantaggioso il mercato nero?
E’ vantaggioso per il proprietario di casa, perché non paga le tasse allo Stato.
Qual è la conseguenza?
Che egli ha automaticamente trasgredito la legge e diviene passibile di denuncia. Non è vantaggioso per gli studenti, perché, anche se possono andare via in qualsiasi momento, non possono rivendicare alcun diritto a meno che, in giudizio, non si dimostri il fatto che si sta abitando quel determinato immobile. L’assenza di un contratto non permette di avere un prezzo fisso da pagare per tutta la durata dell’affitto, non dà il diritto legale di pretendere l’ammodernamento e la riparazione delle strutture della casa. Se è impossibile dimostrare che lo studente abbia abitato in quella casa potrebbe anche voler dire che si può essere buttato fuori senza preavviso e senza motivo. Inoltre, il contratto è divenuto parte dei criteri di valutazione per l’accesso alla borsa di studio.
Di fronte alla legge il conduttore in nero è colpevole tanto quanto il proprietario?
Chi corrisponde un affitto in nero è vittima di un abuso ai suoi danni, e in nessun modo le colpe possono ricadere su di lui. Attenzione però: se il contratto esiste, ma non è in regola, questo potrebbe ritorcersi contro l’inquilino. Un altro caso è quello in cui il contratto è in regola, ma il proprietario di casa chieda più soldi di quelli pattuiti. Anche in questo caso davanti alla legge, il colpevole è lui, davanti al giudice sarà tenuto a rimborsare tutte le somme corrisposte non pattuite.
E’ possibile “legalizzare” una situazione di locazione in nero?
Sì, è possibile stipulando un normale contratto che potrà essere detratto al 19% dalla dichiarazione dei redditi dei genitori.
Le spese di registrazione del contratto sono a carico dell’inquilino?
No! Le spese di registrazione del contratto vanno ripartite tra proprietario e inquilino.
Perché è importante avere il contratto registrato?
Con il contratto regolarmente registrato all’ufficio delle entrate si ha la possibilità di accedere alle misure di diritto allo studio per i fuori sede, in particolare alla borsa di studio di importo pari a circa il doppio rispetto alla borsa di studio di chi viene considerato pendolare. Tutte le tipologie contrattuali regolarmente registrate sono valide ai fini dell’assegnazione della borsa di studio.
Perché è importante avere la ricevuta della locazione?
Il nostro ordinamento giudiziario prevede che sia il debitore a dimostrare di avere onorato il pagamento. È, quindi, sempre necessario dimostrare di aver pagato il canone e risulta fondamentale ottenere e conservare le ricevute di pagamento dell’affitto, unico modo per dimostrare di avere pagato se il proprietario ci chiama in giudizio per morosità.
Quali sono le sanzioni per omessa registrazione del contratto di locazione?
Il Decreto Legislativo 23/14 marzo 2011 ha introdotto il raddoppio delle sanzioni per chi omette di indicare i canoni di locazione o ne indica un importo inferiore. Poi occorre ricordare che la registrazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula. Dopo tale data scattano le sanzioni che di seguito vengono illustrate e riportate ai commi 8 e 9 dell’art. 3 del decreto.
Facoltà di recesso
La legge tutela in modo più stringente l’inquilino rispetto al proprietario per quel che riguarda il recesso: in linea generale il contratto può essere sciolto per “mutuo dissenso” ( le parti congiuntamente decidono di sciogliere il contratto), tuttavia l’inquilino può recedere unilateralmente, con l’obbligo di comunicarlo almeno 6 mesi prima attraverso una lettera di preavviso da inviare al proprietario a mezzo raccomandata dove devono essere specificati i “gravi motivi” del recesso (senza il preavviso si devono risarcire i danni al locatore!). La giurisprudenza ha individuato come “gravi motivi” tutto ciò che consiste in “fatti involontari, imprevedibili e sopravvenuti alla firma del contratto. Il locatore invece può disdire soltanto prima dello spirare del termine (sempre inviando una lettera raccomandata al conduttore sei mesi prima della scadenza). Il contratto si scioglie automaticamente dopo il termine finale previsto.
Cosa si può fare per tutelarsi in situazioni problematiche che si basano sul mercato nero?
4. La guida Unione Inquilini
Dopo le alterne vicende del D.Lgs 23/2011, che era servito a combattere l’affitto in nero, quali strumenti hanno gli inquilini per difendersi dagli abusi dei proprietari?
La legge di stabilità 2016, entrata in vigore dal primo gennaio, ha introdotto una modifica nella legge sulle locazioni: il contratto deve essere registrato dal locatore entro 30 giorni dalla stipula e, nei 60 giorni successivi, lo stesso locatore deve fornirne copia sia al conduttore che all’Amministratore del condominio
Che succede se non viene rispettata questa disposizione?
Il conduttore può citare in giudizio il locatore ed ottenere che il canone di locazione sia determinato nel minimo previsto dagli accordi territoriali stipulati dai Sindacati degli inquilini e dei proprietari per il Comune dove è sito l’immobile.
Oltre alla rifissazione del canone, il giudice condannerà il proprietario a restituire tutte le maggiori somme versate dal conduttore dall’inizio della locazione.
Quali precauzioni deve prendere l’inquilino per avvalersi di questa legge?
Il contratto dev’essere scritto e si devono poter provare tutti i pagamenti fatti al proprietario.
Questa regola deve essere tenuta a mente prima dell’inizio della locazione ed eventualmente imposta al proprietario.
Cosa posso fare per controllare se il mio contratto ha un canone maggiorato?
Provvedi a misurare la superficie calpestabile dell’appartamento. Dopo, sarà possibile calcolare il canone per sapere se hai pagato di più, quale sarà la misura di riduzione dell’affitto e quanto dovrai eventualmente recuperare dal proprietario.
Se ho già un contratto in essere, posso fare qualcosa?
che questa normativa è retroattiva, ovvero può essere applicata anche ai contratti di locazione che iniziati prima del gennaio 2016.
Ma se non mi fanno nessun contratto e pago in contanti, cosa posso fare?
Questo è uno dei casi meno favorevoli per l’inquilino.
Il proprietario può richiedere indietro l’immobile in qualsiasi momento anche se si è pagato regolarmente il canone. Infatti il contratto verbale è nullo, ovvero è come se non fosse mai stato stipulato e non prevede alcun obbligo per le parti.
Considerato il tipo di causa che dovrà intraprendere il proprietario per ottenere il rilascio dell’immobile, i tempi non sono brevi e l’inquilino non è comunque obbligato a pagare alcun canone.
Non è una situazione favorevole per l’inquilino, ma comunque ci sono varie possibilità di difesa e di resistenza.
Se il proprietario si rifiuta di fare delle riparazioni, come sono tutelato?
Se si verifica un guasto di competenza del proprietario, la prima cosa da fare è inviargli una raccomandata con ricevuta di ritorno per informarlo del problema chiedendo di provvedere entro un termine predeterminato. Se i lavori non vengono eseguiti entro il termine, può eventualmente farli l’inquilino per poi recuperarne il costo (documentato da fattura), ma consigliamo di ponderare prima attentamente la procedura con un avvocato.
Residenze universitarie
L’assegnazione degli alloggi viene definito dai singoli enti per il diritto allo studio che ogni anno emanano un bando per l’accesso alle graduatorie di assegnamento.
Per accedere si tengono in conto:
Requisiti di reddito:
- Vi è una soglia massima di Ispee e Isee della famiglia o dello studente se lavoratore, entro la quale si può fare richiesta per il posto alloggio.
Requisiti di merito:
- chi si iscrive per la prima volta in triennale o in un corso a ciclo unico deve aver conseguito un voto minimo al diploma di 70/100;
- chi si iscrive ad anni successivi al primo, deve avere un minimo di crediti formativi per ottenere (o mantenere) il posto nelle residenze.
- chi si iscrive a una laurea magistrale, ad una scuola di specializzazione o a un corso di dottorato di ricerca, deve aver ottenuto il corrispettivo titolo.
Le domande in genere vanno compilate entro la fine di luglio ma le tempistiche possono variare a seconda di dove si studia. Se vuoi informazioni sui bandi o pensi ci siano state irregolarità nell’assegnazione dell’alloggio contatta Link-Studenti Indipendenti sul tuo territorio e sapranno sicuramente aiutarti.
5. Ci vuole un tetto agli affitti!
Stiamo vivendo una fase in cui la contraddizione il costo della vita e degli affitti sta scoppiando alle stelle. Complice gli effetti della gestione della pandemia e la speculazione sulla guerra stiamo arrivando a una situazione in cui i costi della vita non sono più sostenibili per nessuna persona. In particolare per gli studenti fuori sede (molto spesso borsisti) l’aumento dei prezzi degli affitti, e del costo della vita in generale, sta portando queste persone a dover rinunciare al proprio percorso di studi. Risulta evidente come non mai che l’attuale modello di sviluppo crei e perpetui diseguaglianze e non soddisfi le reali esigenze delle persone. Risulta quindi indispensabile un ripensamento del modello di sostegno allo studio con la creazione di un reddito di formazione per tutt3 che possa permettere di emanciparsi dai bisogni materiali e affrontare il proprio percorso di studi nella modalità e nei luoghi che si desidera. Così come chiediamo residenze, trasporti, mense e materiale didattico gratuti. Lottiamo ogni giorno affinché questo accada e nell’immediato chiediamo, per rispondere alla fase emergenziale in cui ci troviamo, una serie di misure concrete a cui la politica deve dare immediato riscontro.
Stanziamento dei fondi PNRR su alloggi pubblici
Con il decreto Aiuti Ter, decreto legge 144/2022, all’articolo 25 si è fornito un corposo sostegno a privati che mettono a disposizione alloggi per studenti fuorisede. Si inserisce un articolo 1 bis, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, dal titolo ancora più accattivante “Nuovo Housing Universitario”. Questa aggiunta di fatto rende i restanti 660 milioni un regalo ai privati. I fondi non verranno più utilizzati per la realizzazione di fondi pubblici ma verranno dati in gestione ai privati che decideranno cosa farne. Chiediamo immediatamente l’utilizzo di questi fondi per strutture di carattere pubblico gestite dalle università o dagli enti regionali. Far sì che le nuove residenze non siano solo una colata di cemento ma che servano per il recupero di immobili inutilizzati.
Creazione di un fondo affitti
Nella legge di bilancio di quest’anno il fondo affitti per studenti fuorisede che aiutava migliaia di persone è stato ulteriormente depotenziato nella cifra irrisoria di 4 milioni. Servono almeno 50 milioni per sostenere gli affitti e le spese necessarie per il sostentamento delle persone che si trovano con un ISEE inferiore ai 28.000 euro. Le spese dell’affitto fino alla realizzazione di nuove residenze non devono gravare sulle spalle dell3 student3 e delle loro famiglie.
Canone concordato e reintroduzione dell’equo canone
Attuazione dell’art 5 comma 3 della legge 431/98 creando accordi di canone concordato in tutti i comuni sede di Atenei. Il modello contrattualistico per locazioni transitorie esiste già esigiamo che i comuni convochino i tavoli di contrattazione con i sindacati inquilini e le organizzazioni studentesche. Il canone concordato permette ai proprietari di immobili di fissare un prezzo stabile, sulla base di accordi territoriali stretti con il proprio comune di riferimento che tengano in conto delle dimensioni e della posizione dell’immobile. Il canone concordato infatti permette ai proprietari che scelgono ad esempio dei contratti con regime di cedolare secca di avere una tassazione fissa al 15% (a differenza del 21% del canone libero). I contratti con canone concordato possono essere della durata 3+2 di rinnovo, contratti per stundent3 universitari da 6 a 36 mesi o anche contratti transitori da 1 a 18 mesi. Tuttavia risulta altresì necessario un superamento totale del sistema di libero mercato degli alloggi. La riforma della legge 431/98 risulta determinante per un superamento della disomogeneità territoriale di trattamento e per il superamento definitivo delle storture derivanti dal libero mercato e la reintroduzione dell’equo canone.
Regolamentazione piattaforme affitto breve
Sono 50.000 le case presenti per affitti brevi nella sola piattaforma AirBnB tra Bologna, Roma e Milano. È evidente che questa è una situazione che non può più essere ignorata e che è la principale causa dell’aumento degli affitti nelle grandi città.
Il problema deriva anche dal fatto che non è più il semplice privato ad offrire una singola stanza o un appartamento sulle piattaforme di booking, ma agenzie immobiliari che lottizzano interi stabili e detengono la maggioranza degli affitti di una determinata città, creando una forte concorrenza e monopolizzando il mercato. Oltre ad un aumento dei prezzi per l’affitto, cala drasticamente il numero di case disponibili, azzerando così l’offerta abitativa per l3 student3. Serve quindi una presa di coscienza a livello nazionale, attuando soluzioni legislative che possano porre un freno a queste dinamiche, permettendo ai comuni di porre un tetto al prezzo degli affitti, imporre alle piattaforme di booking una vincolatività soggetta all’urbanistica locale.
Creazione di un tavolo permanente sulle questioni dell’abitare con governo e regioni
Considerata le innumerevoli esigenze che la questione abitativa pone le misure poste sono da intendere come un punto di partenza per il miglioramento delle condizioni di vita. Perciò riteniamo necessario un tavolo permanente di confronto sulle questioni poste. Questo tavolo deve essere partecipato dalle organizzazioni studentesche che hanno posto il tema e dalle organizzazioni che si occupano di abitare. Deve porre in discussione le questione ai Ministeri di Università e ricerca ed infrastrutture e trasporti. Inoltre la partecipazione della conferenza stato regioni risulta indispensabile fino al momento in cui la regionalizzazione del diritto allo studio universitario continuerà ad esistere.
Agiamo,insieme,adesso.